Sez. 3, Sentenza n. 12125 del 19/08/2003 (Rv. 565965 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI | Per inottemperanza all'istruzione di accettare un determinato tipo di assegno - Responsabilità ex art. 1692 cod. civ. - Sussistenza.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI
Qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla cosiddetta clausola di assegno, per la quale incaricato di riscuotere il prezzo della merce è il vettore, detta clausola non ha rilevanza autonoma ma inerisce al contratto medesimo, con la conseguenza che, ove il mittente abbia prescritto l'accettazione di un determinato tipo di assegno, il vettore che non abbia ottemperato a siffatta istruzione - costituente un'obbligazione accessoria - è responsabile, nei confronti del mittente, della mancata riscossione dell'assegno, a norma dell'art. 1692 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1692
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)