Sez. 2, Sentenza n. 505 del 03/03/1967 (Rv. 326449 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO DI CORTILE COMUNE DA PARTE DI UN CONDOMINO - LIMITAZIONI - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO DI CORTILE COMUNE DA PARTE DI UN CONDOMINO - LIMITAZIONI - OSSERVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
A norma dell'art. 1102 cod.civ. ciascun partecipante alla comunione puo servirsi della cosa comune, purche non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Nel caso in cui venga denunciata la violazione di detto art. 1102 cod civ. da parte di un condomino il quale, avendo impiantato in un locale di sua esclusiva proprieta, con accesso pero attraverso un cortile comune, dei macchinari (nella specie, pigiatrice d'uva), abbia determinato un maggior transito di veicoli di terzi nel detto cortile, il giudice, per poter ritenere insussistente la dedotta violazione, non puo limitarsi ad una affermazione generica in tale senso, ma deve svolgere le ragioni atte a giustificare la decisione, facendo riferimento, ad esempio, all'ampiezza del cortile, all'uso al quale sono destinati i locali di altri condomini, alla saltuarieta dell'introduzione nel cortile dei veicoli di terzi, in relazione alla normale utilizzazione del cortile stesso ecc.. (Conf. 913-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)