Sez. 2, Sentenza n. 1678 del 14/05/1969 (Rv. 340637 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO ESCLUSIVO OD ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE - LESIONE DEL DIRITTO DEGLI ALTRI CONDOMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO ESCLUSIVO OD ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE - LESIONE DEL DIRITTO DEGLI ALTRI CONDOMINI.*
Il diritto di comproprieta dei condomini sulle parti comuni di un edificio deve ritenersi leso ogni qual volta uno dei condomini abbia attratto la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della sua disponibilita esclusiva, sottraendola alla possibilita di uso collettivo o alterandone la destinazione. (nella specie, il SC ha affermato che esattamente i giudici di merito avevano ritenuto lesiva del diritto di comproprieta degli altri condomini la occupazione permanente di una parte del piazzale antistante l'edificio comune, destinato all'accesso all'edificio stesso, con una rastrelliera adibita a parcheggio per velocipedi, ed ha enunciato il principio che precede. (V 2085/68 mass n n 334222 1254/68 mass 332780 n.505/67 mass n 326449).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)