Sez. L, Sentenza n. 7886 del 06/08/1990 (Rv. 468588 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICI SOSPESE E IN GODIMENTO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE "STRAORDINARI" - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - PARAMETRO DI DETERMINAZIONE - INDIVIDUAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICI SOSPESE E IN GODIMENTO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE "STRAORDINARI" - INDENNITÀ DI MATERNITÀ - PARAMETRO DI DETERMINAZIONE - INDIVIDUAZIONE.*
Per le lavoratrici sospese e in godimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria a carico della cassa integrazione guadagni il parametro per la Determinazione della indennità per maternità, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, non è quello della retribuzione media effettivamente percepita con riferimento all'ultimo periodo di paga in cui la lavoratrice abbia svolto concretamente la sua prestazione lavorativa, ma - alla stregua di un'interpretazione analogica dell'art. 16 della citata legge conforme agli artt. 3 e 37 della Costituzione - quello della retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. (Conf 5696/85, mass n 442885).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 37, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)