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Sez. L, Sentenza n. 5696 del 19/11/1985 (Rv. 442885 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ PER LE LAVORATRICI SOSPESE E IN GODIMENTO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - PARAMETRO DI DETERMINAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442885-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ PER LE LAVORATRICI SOSPESE E IN GODIMENTO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - PARAMETRO DI DETERMINAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Per le lavoratrici sospese e in godimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria a carico della cassa integrazione guadagni il parametro per la Determinazione della indennità per maternità, di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, non è quello della retribuzione media effettivamente percepita con riferimento all'ultimo periodo di paga in cui la lavoratrice abbia svolto concretamente la sua prestazione lavorativa, ma - alla stregua di un'interpretazione analogica dell'art. 16 della citata legge conforme agli artt. 3 e 37 della Costituzione - quello della retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 37, Preleggi art. 12, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 16 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)