Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 10/02/1998 (Rv. 512437 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Condizioni - Impegno alla coltivazione diretta del fondo per un periodo ultranovennale (art. 42, lett. c) legge 203 del 1982) - Manifestazione anche mediante la disdetta del contratto di affitto - Ammissibilità - Forma particolare - Esclusione - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Violazione di norme di ermeneutica (artt. 1362 e segg.) e vizio di motivazione - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
L'impegno di coltivare o di far coltivare direttamente il fondo per almeno nove anni, a cui è condizionato l'esercizio del "diritto di ripresa" (art. 42, lett. c) legge 3 maggio 1982 n. 203), può esser manifestato, senza necessità di forma particolare, anche mediante la disdetta del contratto di affitto. Contro la pronuncia del giudice di merito che ritenga la sussistenza di un tal tipo di impegno il ricorso in Cassazione è ammissibile o perché sono state violate le norme ermeneutiche - (art. 1362 e segg. cod. civ.), applicabile anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (art. 1324 cod. civ.)- o per difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Civ. art. 1630, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)