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Sez. 3, Sentenza n. 6235 del 20/06/1990 (Rv. 467884 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - IMPEGNO DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - FORMALE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467884-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - IMPEGNO DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - FORMALE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di Esercizio del diritto di ripresa di cui all'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203, la disdetta che il proprietario del fondo deve inviare al coltivatore, anche per renderlo avvertito della serietà del suo intento e della stabilità dello scopo perseguito, non richiede l'impiego di formulare sacramentali e, in particolare, la esplicita testuale e solenne assunzione dell'Obbligo di coltivare direttamente il fondo per almeno nove anni, essendo idonea allo scopo la manifestazione di volontà in essa esternata che consenta di individuare con certezza il perseguimento, da parte dell'intimante, di un programma futuro di coltivazione direttamente del fondo, conforme, per stabilità e durata, a quello ritenuto meritevole di tutela dalla legge, con la consapevolezza dei relativi vincoli ed obblighi, desumibile anche mediante un onnicomprensivo richiamo ai presupposti del diritto in questione, che rivesta inequivoco significato di conoscenza ad accettazione della relativa disciplina. (V 269/89, mass n 461438).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)