Sez. 3, Sentenza n. 11097 del 10/10/1992 (Rv. 478869 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danni futuri | Morte di un congiunto - Danno - Futuro sofferto dai familiari - Danno probabile e non solo possibile - Futuri risparmi che il defunto avrebbe realizzato - Risarcibilità - Esclusione.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danni futuri
Con riguardo al risarcimento del danno futuro sofferto dai familiari per la morte di un congiunto ed in particolare alla privazione della legittima aspettativa dei genitori ad un contributo economico da parte del figlio prematuramente scomparso, è necessario che le circostanze del caso permettano di ritenere probabile, e non soltanto come possibile, l'anzidetto danno futuro, sicché il risarcimento deve di regola escludersi in rapporto ai futuri risparmi che il defunto avrebbe realizzato, dovendo ritenersi probabile che il medesimo si sarebbe formato una famiglia i cui membri avrebbero avuto esclusivamente diritto sui risparmi del loro genitore e marito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)