Sez. 3, Sentenza n. 11236 del 13/11/1997 (Rv. 509853 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Morte di un figlio minorenne - Conseguente danno derivante ai genitori - Liquidazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI
IL danno futuro subito dai genitori di un minore deceduto in conseguenza di un fatto illecito si sostanzia nel venir meno delle aspettative di un contributo economico a loro beneficio, e non trova ostacolo, quanto alla sua concreta configurabilità, nella circostanza che i genitori stessi abbiano, al momento dell'evento, adeguate fonti di reddito, dovendo ritenersi, all'uopo, sufficiente che la complessiva valutazione degli elementi del caso concreto (con il ricorso a dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza), evidenzi il suddetto pregiudizio in termini di verosimiglianza e possibilità, secondo un criterio di "normalità causale" in relazione ai futuri, presumibili bisogni. Pertanto, versandosi in tema di danno patrimoniale regolato dal principio dell'"id quod interest" (e, cioè, di una valutazione soggettiva del danno delineata dall'emergere di un interesse del creditore - danneggiato dotato di una veste costituzionalmente garantita), del tutto legittimo appare, nella specie, il ricorso a criteri ispirati a prudente apprezzamento equitativo, secondo una equità "circostanziata" che assicuri la reintegrazione anche patrimoniale del danno gravissimo subito dai genitori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)