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Sez. L, Sentenza n. 3387 del 06/06/1985 (Rv. 441056 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - DIRETTIVE DELLA IMPRESA PRODUTTRICE - COMPATIBILITÀ CON L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.*
Stato
decisa il 1985-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441056-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - DIRETTIVE DELLA IMPRESA PRODUTTRICE - COMPATIBILITÀ CON L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.*

Ai fini della qualificazione dell'attività lavorativa del propagandista scientifico, dovendo l'impresa produttrice conseguire il risultato di presentare, di sè e del prodotto commerciato, una immagine idonea a destare l'interesse e la fiducia dei potenziali acquirenti, diffondendola nei modi, nei tempi e con l'impiego dei mezzi ritenuti più opportuni, non possono denotare l'esistenza del vincolo di subordinazione le direttive riguardanti genericamente le epoche, le categorie di clienti, i luoghi e l'intensità delle visite, ossia l'atteggiarsi della propaganda prescelta, in quanto direttive di tal genere possono essere impartite, al fine di conseguire il risultato programmato, anche al lavoratore autonomo o all'agente. (Conf 6025/83, mass n 430834).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)