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Sez. L, Sentenza n. 7014 del 25/08/1987 (Rv. 455188 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONI DEL PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI - RICONDUZIONE ALLO SCHEMA DEL LAVORO SUBORDINATO O DEL LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO RELATIVO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455188-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONI DEL PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI - RICONDUZIONE ALLO SCHEMA DEL LAVORO SUBORDINATO O DEL LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO RELATIVO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'attività di "propagandista scientifico", volta a collocare sul mercato prodotti medicinali, può formare oggetto di rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo e, segnatamente, anche del rapporto di Agenzia, ove all'attività pubblicitaria si associ quella di promozione della conclusione di affari nell'interesse del proponente. L'accertamento delle concrete modalità della prestazione, ai fini della ravvisabilità o meno della subordinazione (intesa come soggezione del prestatore a direttive del datore di lavoro inerenti all'estrinseco svolgimento dell'attività lavorativa e non già solo al suo risultato), è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata motivazione, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 5584/85, mass n 442780; (V 3387/85, mass n 441055; (V 3387/85, mass n 441056; (V 7480/83, mass n 432094; (V 6025/83, mass n 430832; (V 1568/83, mass n 426399).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)