Sez. L, Sentenza n. 25746 del 09/12/2009 (Rv. 611499 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo spettante a soggetti danneggiati da emotrasfusioni ai sensi della legge n. 210 del 1992 - Epatite postrasfusionale contratta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 238 del 1997 - Termine triennale di decadenza introdotto dalla legge n. 238 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite postrasfusionale contratta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 238 del 1997 - che ha esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie - decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformità ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica legislativa.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 252, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)