Sez. L, Sentenza n. 1635 del 03/02/2012 (Rv. 621107 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo in favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite post - Trasfusionale - Introduzione di un nuovo termine di decadenza triennale - Decorrenza per i diritti preesistenti - Dall'entrata in vigore della nuova disciplina - Precedenti decreti legge non convertiti - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, il termine di decadenza triennale di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, introdotto dall'art. 1, della legge n. 238 del 1997, decorre, per i diritti insorti anteriormente, dall'entrata in vigore della nuova disciplina, senza che assuma rilievo, a tal fine, la pregressa omologa indicazione contenuta nell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 334 del 1996 non convertito, dovendosi ritenere che il decorso di un termine di decadenza non ancora maturato non rientri tra gli effetti di un decreto legge non convertito, "fatti salvi" da una legge di conversione di un distinto e successivo decreto legge, poiché la mancata conversione cancella l'onere di impedire la decadenza gravante sul titolare del diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 252, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 641 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/1996 num. 344 art. 6 com. 4, Decreto Legge 23/10/1996 num. 548 art. 7 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)