Sez. 1, Sentenza n. 678 del 04/03/1968 (Rv. 331863 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - PREVISTA DALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1938 SULLA INDENNITA DI LIQUIDAZIONE AGLI AGENTI DI COMMERCIO - RECESSO VOLONTARIO DELL'AGENTE - SPETTANZA DELLA PREDETTA INDENNITA - ESCLUSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - PREVISTA DALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1938 SULLA INDENNITA DI LIQUIDAZIONE AGLI AGENTI DI COMMERCIO - RECESSO VOLONTARIO DELL'AGENTE - SPETTANZA DELLA PREDETTA INDENNITA - ESCLUSIONE.*
Le norme dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938, approvato con decreto del capo del governo 17 novembre 1938, sull'indennita di liquidazione agli agenti di commercio, non sono applicabili nell'ipotesi di contratti di Agenzia sciolti per volonta dell'agente di commercio. Il recesso volontario costituisce fatto imputabile all'agente ed esclude per se stesso che l'agente possa conseguire la speciale indennita di liquidazione prevista dalle norme contenute nell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938. (Conf. 2196-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)