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Sez. L, Sentenza n. 727 del 05/03/1976 (Rv. 379380 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - PER RECESSO DELL'AGENTE - PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - SPETTANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379380-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - PER RECESSO DELL'AGENTE - PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - SPETTANZA - LIMITI.*

L'indennita per fine rapporto spetta all'agente anche per il caso di scioglimento del contratto per recesso dell'agente medesimo, o comunque per fatto a lui imputabile, solo dopo l'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1971 n 911, e delle modifiche con essa apportate all'art 1751 cod civ. in precedenza, il vecchio testo del primo comma di detto articolo (in ordine al quale la Corte costituzionale, con sentenza n 75 del 25 maggio 1970, aveva escluso ogni dubbio di legittimita, in relazione agli artt 3, 4 e 36 della Costituzione) negava il diritto all'indennita per i casi sopra indicati. (V 1656/71, mass n 352102; (V 678/68, mass n 331863).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)