Sez. L, Sentenza n. 5348 del 04/10/1988 (Rv. 459993 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - PRESCRIZIONI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INDENNITÀ DI MALATTIE - PRESCRIZIONE DEL RELATIVO DIRITTO - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA RELATIVO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI IDONEITÀ ALL'IMBARCO - EFFICACIA INTERRUTTIVA DI DETTA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - PRESCRIZIONI - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - INDENNITÀ DI MALATTIE - PRESCRIZIONE DEL RELATIVO DIRITTO - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA RELATIVO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI IDONEITÀ ALL'IMBARCO - EFFICACIA INTERRUTTIVA DI DETTA PRESCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
L'atto di Costituzione in mora relativa al pagamento dell'indennità di inidoneità all'imbarco spettante al marittimo ai sensi della legge n. 1486 del 1962 non è idoneo ad interrompere la prescrizione-annuale, ex art. 31 del R.d.l. n. 1918 del 1937 - del diritto all'indennità di malattia (art. 6 del citato R.d.l.), che spetta al medesimo soggetto e che ha maggiore consistenza economica perché, a differenza dell'altra è riferita all'intero salario senza esclusione dello straordinario. (V 2387/87, mass n 451567).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 6, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 31, Legge 24/04/1938 num. 831, Legge 16/10/1962 num. 1486
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)