Sez. L, Sentenza n. 2387 del 06/03/1987 (Rv. 451567 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE - MALATTIA - DISCIPLINA EX ART. 6, LETT. B), R.D. N. 1918 DEL 1937 - ART. UNICO LEGGE 16 OTTOBRE 1962 N. 1486 - PORTATA - AMPLIAMENTO DEL PRESUPPOSTO DELLA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITÀ - EROGAZIONE ANCHE AL MARITTIMO DICHIARATO TEMPORANEAMENTE INIDONEO AL LAVORO DALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO PREVISTA DAL R.D. L. N. 1773 DEL 1933.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE - MALATTIA - DISCIPLINA EX ART. 6, LETT. B), R.D. N. 1918 DEL 1937 - ART. UNICO LEGGE 16 OTTOBRE 1962 N. 1486 - PORTATA - AMPLIAMENTO DEL PRESUPPOSTO DELLA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITÀ - EROGAZIONE ANCHE AL MARITTIMO DICHIARATO TEMPORANEAMENTE INIDONEO AL LAVORO DALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO PREVISTA DAL R.D. L. N. 1773 DEL 1933.*
Mentre l'art. 6, lett. B), del R.d.l. 23 settembre 1937 n. 1918 (sull'Assicurazione contro le malattie per la gente di mare) collega l'erogazione dell'indennità giornaliera del settantacinque per cento del salario, prevista in favore del lavoratore marittimo di fatto totalmente impedito di attendere al lavoro, alla durata dell'assistenza medico-chirurgica gratuita - spettante, ai sensi della lett. A) del medesimo articolo, "fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno" - l'articolo unico della successiva legge 16 ottobre 1962 n. 1486, più che attuare un prolungamento della stessa indennità, ne amplia il presupposto (già restrittivamente fissato in coincidenza con le esigenze terapeutiche oggetto della prestazione di assistenza medico-chirurgica), consentendo la corresponsione dell'indennità (fino al massimo di un anno dalla dichiarazione dell'apposita commissione) anche al marittimo che, nonostante l'avvenuta guarigione clinica, sia dichiarato temporaneamente inidoneo al lavoro in Sede di visita medica da parte della commissione di primo grado prevista dal R.d.l. 14 dicembre 1933 n. 1773.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/12/1933 num. 1773, Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 6, Legge 16/10/1962 num. 1486
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)