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Sez. 4, Sentenza n. 8589 del 14/01/2008 Ud. (dep. 27/02/2008) Rv. 238966 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Rapporto di lavoro subordinato - Esistenza - Dimostrazione - Prova formale della sua esistenza - Necessità - Esclusione - Rilevazione di indici fattuali della sua esistenza - Sufficienza.
Stato
decisa il 2008-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238966-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assenza di indici formali, quali il contratto di assunzione, il versamento dei contributi o la costituzione dei libri paga, non è elemento sufficiente ad escludere l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e della conseguente attribuzione degli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro, potendo il giudice trarre la prova dell'esistenza di tale rapporto anche da elementi ulteriori che ne dimostrino l'instaurazione di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento della subordinazione lavorativa sulla base del fatto che il committente aveva incaricato il datore di lavoro, che il lavoratore era retribuito ad ore dal datore di lavoro, pagato invece a "corpo" dal committente, che il lavoratore riceveva istruzioni esclusivamente dal datore di lavoro e non dal committente).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 18 com. 1 lett. A, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 77 lett. C, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 16, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 77 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)