Sez. 3, Sentenza n. 10482 del 17/10/2017 Cc. (dep. 08/03/2018) Rv. 272868 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Sentenza di non luogo a procedere all'esito della messa in prova - Motivazione - Contenuto.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
In tema di procedimento minorile, la motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988, non può consistere nel puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali, qualora una delle parti ne abbia contestato l'attitudine a fondare un positivo giudizio in ordine all'accertamento dell'andamento ed al risultato della messa alla prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la parte che, in sede di impugnazione, eccepisce il vizio di mancanza di motivazione è tenuta, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ad illustrare in modo non generico le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, onde consentirne una delibazione di non manifesta infondatezza o irrilevanza, ed a documentare la loro formale proposizione al giudice "a quo").
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)