Sez. 1, Sentenza n. 13370 del 05/03/2013 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 255267 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Processo a carico di minorenni - Sospensione e messa alla prova - Ammissione - Criteri - Vaglio discrezionale del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
Nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo é subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)