Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24663 del 19/10/2017 (Rv. 645926 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE | Mancata comparizione delle parti all'udienza innanzi al giudice d’appello - Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - Istanza di riassunzione del giudizio proposta ex art. 303 c.p.c. - Provvedimento di rigetto - Natura ordinatoria - Sussistenza - Definitività e decisorietà - Esclusione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità – Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE
In tema di impugnazioni, dichiarata con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti all'udienza, il provvedimento di rigetto dell'istanza di riassunzione formulata, ex art. 303 c.p.c., sull'assunto che il giudizio si era precedentemente interrotto “ope legis” per il verificarsi di un evento interruttivo e che, pertanto, non poteva essere cancellato dal ruolo, ha natura meramente interlocutoria, sicchè, essendo privo dei requisiti di decisività e definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)