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Sez. 1, Sentenza n. 7437 del 14/05/2012 (Rv. 622609 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento camerale di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 - Provvedimento di "non luogo a provvedere" per la mancata comparizione delle parti all'udienza collegiale - Ricorso in riassunzione ex art. 181 cod. proc. civ. - Reiezione con decreto presidenziale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2012-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622609-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, è ammissibile e deve essere accolto il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento del presidente della corte d'appello, che neghi la fissazione di una nuova udienza, richiesta nel ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 181 cod. proc. civ., proposto a seguito di provvedimento di "non luogo a provvedere", già emerso dal collegio della medesima corte a causa della mancata comparizione delle parti all'udienza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge cit., in quanto, anche se il provvedimento impugnato non ha natura decisoria, tuttavia conclude in modo abnorme un processo contenzioso su diritti soggettivi, né potendo invocarsi la riproponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. civ., ostandovi il termine di decadenza di cui all'art. 4 legge cit., insuscettibile d'interruzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)