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Sez. L, Sentenza n. 1656 del 22/03/1979 (Rv. 398008 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVO DELLA CONSULENZA - FACOLTATIVITA - DEROGA IN MATERIA DI INVALIDITA PENSIONABILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398008-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVO DELLA CONSULENZA - FACOLTATIVITA - DEROGA IN MATERIA DI INVALIDITA PENSIONABILE - ESCLUSIONE.*

Il principio della facoltativita del rinnovo della consulenza tecnica in grado d'appello, introdotto con il nuovo rito del lavoro ed operante anche nelle controversie in tema di assistenza e previdenza obbligatorie (artt 441 e 442 cod proc civ), non trova deroga in materia d'invalidita pensionabile, in relazione all'Obbligo del giudice di valutare l'aggravamento di malattia o le infermita sopravvenute nel corso del giudizio (art 149 disp att cod proc civ), atteso che cio non implica il dovere del giudice d'appello di ipotizzare, astrattamente e d'ufficio, il verificarsi di detti aggravamenti o di nuove infermita dopo la consulenza di primo grado, ovvero di ritenere attendibile queste possibilita sulla mera base di generiche deduzioni in proposito dell'assicurato, e, pertanto, pure in tale ipotesi il rinnovo degli accertamenti tecnici resta affidato al prudente apprezzamento del giudice medesimo, alla stregua della valutazione del contenuto e della specificita della prima consulenza e della serieta delle successive prospettazioni di aggravamento o nuove infermita. (Conf 2200/78, mass n 391592; (Conf 2046/77, mass n 385769).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)