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Sez. 1, Sentenza n. 687 del 13/03/1974 (Rv. 368513 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI RETTIFICA DEL VALORE DEI BENI - ATTRIBUZIONE DI UN VALORE INFERIORE - DECISIONE - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368513-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI RETTIFICA DEL VALORE DEI BENI - ATTRIBUZIONE DI UN VALORE INFERIORE - DECISIONE - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE.*

La natura di organi giurisdizionali delle commissioni tributarie comporta che il procedimento davanti ad esse e disciplinato dai principi generali del diritto processuale comune (che non trovino nelle norme speciali del processo tributario una deroga espressa o non siano con tali norme contrastanti o incompatibili) e che, in ogni caso, trova applicazione dinanzi alle dette commissioni il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art 112 cod proc civ). ne discende che - ove il contribuente abbia dichiarato, nell'atto introduttivo del processo tributario, un valore maggiore dei beni oggetto del trasferimento, allo scopo di rettificare l'infedele precedente dichiarazione - la commissione tributaria non puo, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, attribuire ai beni un valore inferiore a quello da ultimo indicato dal contribuente, dovendosi ritenere che i poteri della commissione incontrano un limite invalicabile nella stessa indicazione del contribuente. (V 265'73, mass n 362118).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)