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Sez. 1, Sentenza n. 265 del 29/01/1973 (Rv. 362118 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - LIMITI - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - CORRISPONDENZA TRA DOMANDA E SENTENZA - OBBLIGATORIETA*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362118-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - LIMITI - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - CORRISPONDENZA TRA DOMANDA E SENTENZA - OBBLIGATORIETA*

Al procedimento davanti alle commissioni tributarie sono applicabili, in linea di massima, le norme che regolano il processo civile, sempreche non si oppongano ragioni derivanti dal sistema proprio del procedimento stesso, e manchino norme particolari; devono essere pero in ogni caso osservati i principi fondamentali del processo, fra i quali vanno annoverati il rispetto del contraddittorio e la rispondenza del pronunciato al chiesto. (Conf 940/70, mass n 346384).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 284, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 0 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)