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Sez. 5, Sentenza n. 10914 del 27/05/2015 (Rv. 635697 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Contratto di sponsorizzazione a favore di terzo - Deducibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635697-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di pubblicità e propaganda, l'art. 74, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente "ratione temporis", consente la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a favore di un terzo, previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell'inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all'oggetto sociale, ma soprattutto nell'allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall'impresa in favore del terzo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)