diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 24065 del 16/11/2011 (Rv. 620347 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Contratto di sponsorizzazione a favore di terzo - Deducibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620347-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di pubblicità e propaganda, l'art. 74, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente "ratione temporis", consente la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a favore di un terzo, previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell'inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all'oggetto sociale, ma soprattutto nell'allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall'impresa in favore del terzo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)