Sez. 5, Sentenza n. 6241 del 29/03/2004 (Rv. 571630 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Interessi e rivalutazione monetaria a seguito di riliquidazione del trattamento di fine rapporto - Tassabilità "ex" art. 6 d.P.R. n. 917 del 1986 - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133), sono tassabili le somme dovute a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria a seguito di riliquidazione del trattamento di fine rapporto, trattandosi di somme corrispondenti a quelle indicate nell'art. 429, ultimo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)