Sez. 1, Sentenza n. 3543 del 30/05/1981 (Rv. 414149 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE - ACQUISIZIONE ALLA MASSA DELLA TOTALITA DELL'AZIENDA - CONSEGUENTE LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI EX ART 9 DELLA LEGGE N 1115 DEL 1968 - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - IN GENERE - ACQUISIZIONE ALLA MASSA DELLA TOTALITA DELL'AZIENDA - CONSEGUENTE LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI EX ART 9 DELLA LEGGE N 1115 DEL 1968 - ESCLUSIONE.*
L'art 8 della legge 5 novembre 1968 n 1115, il quale prevede un trattamento speciale di disoccupazione a favore degli operai di imprese industriali, diverse da quelle edilizie, licenziati a seguito di cessazione di attivita aziendali di stabilimento o di reparto ed a seguito di riduzione di personale, va interpretato nel senso che tale trattamento speciale erogato dall'INPS, su contribuzione dello stesso imprenditore, spetta solo nel caso di chiusura di singoli stabilimenti o reparti di un piu vasto complesso industriale, il cui Esercizio non venga, con quella chiusura, ad esaurirsi. Ne consegue che il fallimento dell'imprenditore, che necessariamente comporta la cessazione dell'attivita dell'impresa e l'acquisizione alla massa della totalita dell'azienda, insieme al restante patrimonio del suo titolare, con finalita liquidatorie ed il conseguente licenziamento dei dipendenti, effettuato dal curatore, esclude l'Obbligo del pagamento dei contributi di cui all'art 9 della citata legge. (Conf 4027/79, mass n 400518; (Conf 1282/79, mass n 397528).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 90, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 90, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)