Sez. 3, Sentenza n. 22809 del 28/10/2009 (Rv. 610050 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE | Assicuratore - Eccezioni e clausole limitative previste dal contratto - Opponibilità al beneficiario - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo, il carattere autonomo del diritto acquistato da beneficiario, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, cod. civ., non implica che il medesimo diritto sia svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 cod. civ., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1413, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1920
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)