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Sez. 1, Sentenza n. 3207 del 01/04/1994 (Rv. 486038 - 01)

Assicurazione - Assicurazione sulla vita - A favore di un terzo - In genere | Assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo - Assicuratore - Eccezioni e clausole limitative previste dal contratto - Opposizione al beneficiario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486038-01

Assicurazione - Assicurazione sulla vita - A favore di un terzo - In genere

Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo - cui si applica la disciplina della assicurazione sulla vita - il carattere autonomo del diritto acquistato da beneficiario, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, cod. civ., non implica che il medesimo diritto sia svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 cod. civ., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1413, Cod. Civ. art. 1920

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)