Sez. 1, Sentenza n. 3207 del 01/04/1994 (Rv. 486038 - 01)
Assicurazione - Assicurazione sulla vita - A favore di un terzo - In genere | Assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo - Assicuratore - Eccezioni e clausole limitative previste dal contratto - Opposizione al beneficiario - Ammissibilità.
Assicurazione - Assicurazione sulla vita - A favore di un terzo - In genere
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo - cui si applica la disciplina della assicurazione sulla vita - il carattere autonomo del diritto acquistato da beneficiario, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, cod. civ., non implica che il medesimo diritto sia svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 cod. civ., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1413, Cod. Civ. art. 1920
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)