Sez. L, Sentenza n. 6219 del 27/11/1979 (Rv. 402947 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LAVORO, REPARTO O SETTORE RILEVATISI DEFICITARI PER GLI INTERESSI DELLA PRODUZIONE AZIENDALE - CONSEGUENTE MERO INTERPELLO DEI DIPENDENTI ADDETTI SENZA ALCUN CARATTERE INQUISITORIO - DIVIETO EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LAVORO, REPARTO O SETTORE RILEVATISI DEFICITARI PER GLI INTERESSI DELLA PRODUZIONE AZIENDALE - CONSEGUENTE MERO INTERPELLO DEI DIPENDENTI ADDETTI SENZA ALCUN CARATTERE INQUISITORIO - DIVIETO EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - INSUSSISTENZA.*
Un semplice normale interpello dei dipendenti addetti ad un lavoro, reparto o settore, che si e dimostrato deficitario per gli interessi della produzione aziendale, al solo fine di ottenere ragguagli, informazioni ed indicazioni utili per individuare e localizzare il riscontrato difetto organizzativo, senza alcun carattere inquisitorio nei confronti dei dipendenti interpellati, se non e esplicitamente previsto ed autorizzato dall'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300, neppure puo ritenersi da questo vietato, trattandosi di ordinari comportamenti umani, del tutto estranei alla materia disciplinata da quella norma ed ai relativi precetti, non influenzati in alcuna maniera dalle qualita professionali, nel campo del rapporto di lavoro, dei soggetti che li pongono in essere.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)