Sez. L, Sentenza n. 4336 del 23/07/1985 (Rv. 441796 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - EFFICACIA IMMEDIATA - DECORSO DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 7, SESTO COMMA, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - EFFICACIA IMMEDIATA - DECORSO DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 7, SESTO COMMA, DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nei rapporti di lavoro soggetti alla disciplina della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), i provvedimenti disciplinari, più gravi del rimprovero verbale, a norma dell'art. 7 della citata legge, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa, ma, una volta irrogati, hanno efficacia immediata, senza che debbano trascorrere i venti giorni successivi all'applicazione, entro i quali il lavoratore può promuovere (art. 7, sesto comma) la Costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato al fine di ottenere la revoca del provvedimento, sicché la promozione della Costituzione di tale collegio sospende soltanto una sanzione disciplinare già efficace ed attuata. (Conf 721/84, mass n 432977; (Conf 6696/81, mass n 417566; (Conf 6219/79, mass n 402947; (Conf 4910/77, mass n 388513).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)