Sez. 2, Sentenza n. 2019 del 13/03/1979 Ud. (dep. 09/02/1980) Rv. 144304 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - PRESUPPOSTI E LIMITI - MOTIVI DEL COIMPUTATO APPELLANTE NON ACCOLTI - RICORRIBILITA DA PARTE DELL'IMPUTATO NON APPELLANTE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - PRESUPPOSTI E LIMITI - MOTIVI DEL COIMPUTATO APPELLANTE NON ACCOLTI - RICORRIBILITA DA PARTE DELL'IMPUTATO NON APPELLANTE - ESCLUSIONE.*
L'effetto estensivo dell'impugnazione - per il quale nel caso di concorso di piu persone in uno stesso reato la dichiarazione di impugnazione proposta da una di esse e i motivi da questa addotti, purche non siano esclusivamente personali, giovano anche alle altre - opera esclusivamente nella ipotesi di accoglimento dei motivi estensibili. Pertanto, nell'ipotesi in cui i detti motivi di appello siano stati rigettati, l'imputato non appellante o il cui appello sia stato dichiarato inammissibile, non e legittimato a ricorrere per Cassazione per tutte le questioni attinenti alla estensione dei motivi di appello del coimputato respinti dal giudice di secondo grado. (Conf mass n 137867).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)