Sez. 1 - , Sentenza n. 208 del 09/01/2020 (Rv. 656501 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Apparecchiature utilizzate per le intercettazioni telefoniche - Noleggio ad una Procura della Repubblica - Liquidazione degli interessi - Applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In materia di spese di giustizia, il noleggio ad una procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche non è una transazione commerciale, ma una spesa straordinaria di giustizia sottratta alla libera contrattazione, sicchè al compenso non si applicano gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, nemmeno alla luce del terzo e quinto considerando della Direttiva n. 7 del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, applicabile, avendo lo scopo di tutelare la concorrenza, alle "pubbliche amministrazioni aggiudicatrici", dunque, alle sole transazioni commerciali frutto di una procedura di evidenza pubblica.
Riferimenti normativi: DPR 03/05/2002 num. 115 art. 168 bis, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, DPR 03/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 03/05/2002 num. 115 art. 5 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/02/2011 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)