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Sez. 3, Sentenza n. 9120 del 16/06/1982 Ud. (dep. 13/10/1982) Rv. 155554 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA - DIFFERENZA DALLA PROVVISIONALE IN SEDE CIVILE - MISURA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155554-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA - DIFFERENZA DALLA PROVVISIONALE IN SEDE CIVILE - MISURA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La concessione alla parte civile di una somma a titolo di provvisionale è sottratta alle regole sancite dall'art. 278 cod. proc. civ., secondo cui essa dev'essere contenuta nei limiti in cui il giudice già ritiene raggiunta la prova, e ciò perché la provvisionale in Sede penale ha carattere meramente delibativo senza efficacia di giudicato. La Determinazione della misura della provvisionale è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e come tale è insindacabile in Sede di legittimità. (Conf mass n 133754).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)