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Sez. 2, Sentenza n. 6683 del 18/02/1976 Ud. (dep. 03/06/1976) Rv. 133754 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA DELLA PROVVISIONALE - DIFFERENZA DALLA PROVVISIONALE IN SEDE CIVILE - MISURA DELLA PROVVISIONALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133754-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - NATURA DELLA PROVVISIONALE - DIFFERENZA DALLA PROVVISIONALE IN SEDE CIVILE - MISURA DELLA PROVVISIONALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La concessione alla parte civile di una somma a titolo di provvisionale e sottratta alle regole sancite dall'art 278, secondo comma cod proc civ, secondo cui essa deve essere contenuta nei limiti in cui il giudice gia ritiene raggiunta la prova, e cio perche la provvisionale in Sede penale ha carattere meramente delibativo senza efficacia di giudicato. La Determinazione della misura della provvisionale e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e come tale e insindacabile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Civ. art. 278 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)