Sez. 2, Sentenza n. 1014 del 16/12/2005 Cc. (dep. 12/01/2006) Rv. 233148 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Indizi di appartenenza ad associazioni mafiose - Sorveglianza speciale - Accertamento in concreto della pericolosità del soggetto - Necessità - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione, in virtù delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 575 del 1965 è legittima l'applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza sulla base della sola esistenza di indizi di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, in quanto, in tal caso, la pericolosità del proposto è presunta dal legislatore e non richiede, a differenza di quanto previsto per le misure di cui alla L. n. 1423 del 1956, l'accertamento in concreto della sua pericolosità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)