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Sez. 1, Sentenza n. 3098 del 19/05/1995 Cc. (dep. 01/07/1995) Rv. 201756 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad ad associazioni mafiose | Giudizio di attualità della pericolosità - È necessariamente implicito nella ritenuta appartenenza del proposto all'associazione di tipo mafioso.
Stato
decisa il 1995-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201756-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad ad associazioni mafiose

In materia di misure di prevenzione da applicarsi nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ed assimilate, il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una consorteria criminosa del genere anzidetto. Il che, del resto, trova conferma nel fatto che la pericolosità (la quale, per esser tale, deve necessariamente essere attuale), è espressamente richiesta solo dall'art. 3, comma primo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (che detta le condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti rientranti nelle categorie generiche indicate nel precedente art. 1) e non anche dagli artt. 1 e 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (e successive modificazioni), i quali si limitano a prevedere l'applicabilità delle misure anzidette a chi, semplicemente, sia indiziato di appartenenza alle summenzionate associazioni criminose. Ne consegue che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di detta ultima condizione, e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)