Sez. 3, Sentenza n. 19160 del 06/11/2012 (Rv. 624204 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Insegnanti - Dovere di vigilanza - Presupposti - Presenza all'interno della scuola - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE
In tema di responsabilità civile ex art. 2048 cod. civ., gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'istituto scolastico scattano solo allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ. (Fattispecie in cui una alunna della terza elementare era caduta, all'entrata di scuola, sui gradini esterni sdrucciolevoli e instabili dell'istituto scolastico, riportando gravi lesioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)