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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3081 del 16/02/2015 (Rv. 634452 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Insegnanti - Dovere di viglilanza - Presupposto - Affidamento dell'allievo - Relativo onere probatorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634452-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE

Presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico con riguardo all'infortunio subìto da una minore dopo l'uscita di scuola, allorché, mentre era seduta sul parapetto della scala dell'edificio scolastico, era caduta all'indietro, in seguito alla spinta di un compagno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)