Sez. 6, Sentenza n. 7935 del 08/03/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202159 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Impugnazione - Deducibilità dell'erronea qualificazione del reato - Esclusione - Vizio rilevabile dal testo del provvedimento - Deducibilità - Sussistenza.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
In tema di patteggiamento sulla pena, una volta che sia stata pronunciata sentenza a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., l'imputato non può rimettere in discussione i termini dell'accordo raggiunto neanche per ciò che concerne la qualificazione giuridica del fatto dedotto in giudizio, dal giudice ritenuta corretta, adducendo la erronea applicazione della legge penale, ove questa non risulti evidente dal testo del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)