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Sez. 6, Sentenza n. 32004 del 10/04/2003 Cc. (dep. 29/07/2003) Rv. 228405 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Qualificazione giuridica del fatto - Ricorrenza di circostanze - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228405-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l'accordo abbia presupposto una modifica dell'imputazione originaria. (Con l'occasione la Corte ha specificato che l'inammissibilità dell'impugnazione non viene meno per la sua eventuale provenienza dal procuratore generale, il quale - pur non essendo partecipe dell'accordo ed essendo titolare, a mente dell'art. 570 cod. proc. pen., di un autonomo potere di impugnazione - non può far valere per il solo pubblico ministero una sorta di "ripensamento", che non è consentito all'imputato e non può essere oggetto di discriminazione tra le parti del negozio processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)