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Sez. 1, Sentenza n. 30970 del 08/05/2024 Cc. (dep. 29/07/2024) Rv. 286790-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Richiesta dell'indagato detenuto di essere visitato da un medico di fiducia - Autorizzazione del giudice procedente - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286790-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È abnorme, in quanto emesso in difetto di potere, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari non consenta, per ragioni estranee ad esigenze di accertamento dei fatti per i quali è procedimento, all'indagato detenuto in custodia cautelare in carcere di essere visitato a proprie spese da un medico di sua fiducia.

Costituzione art. 32, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)