diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 58489 del 10/10/2018 Cc. (dep. 28/12/2018) Rv. 276153 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Visita sanitaria dell’imputato detenuto da parte di medico di fiducia – Autorizzazione del giudice procedente – Contenuto.
Stato
decisa il 2018-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276153-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 11, comma 9 (ora comma 12), legge 26 luglio 1975, n. 354, atteso il fondamento costituzionale nel diritto alla salute, non è consentito al giudice che procede sindacare la necessità della visita medica da parte di un sanitario di fiducia richiesta dall'imputato detenuto o internato, dovendo egli esclusivamente valutare se l'iniziativa dell'imputato possa in qualche modo avere incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 123, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)