Sez. 1, Sentenza n. 8958 del 04/05/1987 Ud. (dep. 10/08/1987) Rv. 176525 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - DANNO - FINANZIAMENTO MEDIANTE PEGNO COSTITUITO DA QUADRI FALSI - TRUFFA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - DANNO - FINANZIAMENTO MEDIANTE PEGNO COSTITUITO DA QUADRI FALSI - TRUFFA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ.*
È configurabile il delitto di truffa (cosiddetta contrattuale) nell'ipotesi in cui si ottenga un finanziamento da un istituto di credito mediante pegno costituito da quadri falsi, anche se il mutuo venga regolarmente estinto. Il danno infatti non è costituito dalla perdita economica subita dal soggetto passivo, ma anche dalla semplice assunzione, altrimenti ingiustificata, di obbligazioni. (V mass n 173907; (V mass n 159923).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)