Sez. 6, Sentenza n. 16648 del 20/10/1989 Ud. (dep. 28/11/1989) Rv. 182682 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - PIANTA IDONEA A PRODURRE THC - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - DENOMINAZIONE DELLA PIANTA - IRRILEVANZA.*
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - PIANTA IDONEA A PRODURRE THC - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - DENOMINAZIONE DELLA PIANTA - IRRILEVANZA.*
In materia di coltivazione non autorizzata di piante stupefacenti, una volta accertata l'idoneità di una pianta a produrre il tetraidrocannabinolo (thc) che è l'elemento produttivo degli effetti psicotropi, essa deve essere considerata, agli effetti finali, alla stessa stregua di una "cannabis indica", a nulla rilevando la sua particolare, diversa denominazione, e la maggiore o minore concentrazione di principio attivo, purché non inferiore allo 0, 5 per cento. (Conf mass n 180582, e ivi citate; (Conf mass n 175392).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)