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Sez. 6, Sentenza n. 2754 del 21/12/1988 Ud. (dep. 18/02/1989) Rv. 180582 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - PIANTA IDONEA A PRODURRE T.H.C. - REATO EX ART. 26 LEGGE N. 685 DEL 1975 - CONFIGURABILITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180582-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - PIANTA IDONEA A PRODURRE T.H.C. - REATO EX ART. 26 LEGGE N. 685 DEL 1975 - CONFIGURABILITÀ - RATIO.*

In materia di coltivazione non autorizzata di piante stupefacenti, una volta accertata l'idoneità di una pianta a produrre il tetraidrocannabinolo (T.H.C.), che è l'elemento produttivo degli effetti psicotropi, deve essere considerata, agli effetti finali, alla stessa stregua di una "cannabis indica", indipendentemente dalla sua particolare, diversa denominazione e dalla maggiore o minore concentrazione di tale principio attivo. (V mass n 175122; (V mass n 175915; (V mass n 177879).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)