Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016 (Rv. 640287 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno da lesione del "rapporto parentale" - Risarcibilità - Condizioni - Convivenza degli stretti congiunti con la vittima del sinistro - Necessità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il fatto illecito, costituito dalle gravissime lesioni patite dal congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella conseguenze pregiudizievoli sul rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, restando irrilevante, per l'operare di detta presunzione, la sussistenza di una convivenza tra gli stretti congiunti e la vittima del sinistro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)