Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012 (Rv. 621634 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Uccisione del congiunto - Risarcibilità del danno non patrimoniale - Soggetti legati da stretto vincolo parentale - Presunzione della lesione - Ammissibilità - Soggetti estranei allo stretto nucleo familiare (nonni, nipoti, genero, nuora) - Assenza di convivenza con la vittima - Lesione risarcibile del vincolo parentale - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)